COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE ELETTRIVORE
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Dopo quasi un anno di attesa, lo scorso dicembre il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha firmato – e inviato alla Corte dei Conti innescando il conclusivo iter burocratico – il cosiddetto Decreto CER, cioè il decreto incentivante la diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Il Decreto completa il mosaico normativo attorno al tema della condivisione di energia da fonti rinnovabili tra più soggetti (ne abbiamo parlato già qui, https://www.econenergy.it/risparmio-energetico/cosa-sono-le-comunita-energetiche-e-perche-posso-essere-utili/), determinandone le modalità di incentivazione per le diverse configurazioni oltre a definire i perimetri di aggregazione e le potenze da considerare.
Segnaliamo che, alla data odierna, la Gazzetta Ufficiale ancora non ha pubblicato il Decreto quindi non è ancora ufficialmente in vigore. Tuttavia, il documento inquadra il contesto nel quale le aziende agiranno.
Definizioni principali e punti principali per capire come funzionano le comunità energetiche
Di seguito riepiloghiamo le definizioni principali e i punti più rilevanti, finora rimasti nel campo delle ipotesi viste le bozze del decreto circolate nel tempo.
AGEVOLAZIONI
Nel complesso, le agevolazioni verranno riconosciute per un massimo di 5 GW di potenza incentivata o comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Inoltre, esse avranno la forma di una tariffa premio applicata all’energia elettrica condivisa per 20 anni, che viene distinta per taglia di potenza dell’impianto considerato come da tabella seguente:
Potenza impianto | P > 600 kW | 600 ≥ P > 200 kW | 200 kW ≥ P |
Tariffa (€/MWh) | 60 + max (0; 180 – Pz) | 70 + max (0; 180 – Pz) | 80 + max (0; 180 – Pz) |
Tariffa max | 100 €/MWh | 110 €/MWh | 120 €/MWh |
Nel caso del fotovoltaico, si applicherà una correzione in base alla zona geografica come indicato qui:
- regioni del Centro italia: + 4 €/MWh
- regioni del Nord: +10 €/MWh
La tariffa può essere applicata anche ai potenziamenti di impianti già esistenti, purché l’energia elettrica prodotto e immessa in rete sia oggetto di misurazione separata.
Per Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le configurazioni di autoconsumo collettivo potranno accedere a contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per il loro sviluppo, accettando una contestuale riduzione della tariffa incentivante (fino ad un massimo del 50% in base al contributo percepito). In questo caso, essendo risorse legate al PNRR l’accesso è possibile solo fino al 30 giugno 2026.
Il sistema agevolativo non è compatibile con eventuali altri benefici goduti attraverso il Superbonus 110%
CONFIGURAZIONE TECNICA
Come già previsto, la taglia massima del singolo impianto o del potenziamento – non quindi dell’intera CER – è di 1MW e tutti i partecipanti devono ricadere all’interno del perimetro della medesima cabina primaria.
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Per gli impianti fotovoltaici, la potenza nominale da considerare è pari al minor valore tra la somma delle potenze dei singoli moduli dell’impianto misurata alle Standard Test Condition (STC) e la potenza nominale degli inverter.
Infine, la data di entrata in esercizio coincide con la data di primo parallelo con il sistema elettrico che viene riportata sul portale GAUDÌ di Terna (https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/gaudi) che raccoglie le anagrafiche degli impianti di produzione. Possono accedere agli incentivi tutti gli impianti entrati in esercizio dopo il 15/12/2021.
NOTE DA RICORDARE PER ATTIVARE UNA COMUNITÀ ENERGETICA
Sintetizziamo alcuni importanti aspetti su come funzionano le comunità energetiche.
La domanda di accesso alla tariffa incentivante va presentata entro 120 giorni alla data di entrata in esercizio degli impianti assieme a tutta la documentazione richiesta tramite l’apposito portale istituito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). La CER/AUC deve essere già costituita alla data di presentazione della domanda.
La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita della tariffa spettante per il periodo che intercorre tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il giorno di effettivo ricevimento della comunicazione.
In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità (art. 3 del Decreto) o dichiarazioni mendaci, gli incentivi decadono e dovrà essere restituita la somma eventualmente già percepita.
I beneficiari degli incentivi sono tenuti ad una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici ottenuti e delle modalità di ripartizione tra i membri o soci delle configurazioni di autoconsumo e/o dell’utilizzo per finalità sociali aventi ricadute sui territori in cui sono ubicati gli impianti.
IL NOSTRO CONSIGLIO
Come altre analoghe misure, il livello di aiuto previsto dal Decreto nell’ambito delle comunità energetiche (tariffe incentivanti e contributi in conto capitale) potranno – e data l’esperienza, lo saranno – essere modificate in futuro dal Ministero di competenza. Anche le stesse caratteristiche per la configurazione tecnica potrebbero variare.
È quindi in un contesto così fortemente normato che assume importanza verificare la fattibilità e la sostenibilità tecnico-economica a se stanti dell’intervento per la costituzione di una comunità energetica.
COSTITUIRE E ATTIVARE UNA COMUNITÀ ENERGETICA RICHIEDE SIA COMPETENZE PUNTUALI SIA ADEGUATA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PROCESSI TECNICO-AMMINISTRATIVI.
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Photo credit _ Getty Images via Unsplash