MODIFICHE DEI REQUISITI PER LE AZIENDE ELETTRIVORE
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Gennaio 9, 2024COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE ELETTRIVORE
Mettiamo ordine sull’articolato (ne avevamo già parlato qui, https://www.econenergy.it/aggiornamento-normativo/modifiche-dei-requisiti-per-le-aziende-elettrivore/) e di fresca riforma argomento su come ottenere le agevolazioni per le aziende elettrivore. L’art. 3 del DL 131/2023 riporta, per l’appunto, la Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per adeguare il meccanismo delle agevolazioni alle Linee guida europee CEEAG sul sempre caldo tema degli aiuti di Stato.
Previa autorizzazione della Commissione europea, il decreto modifica sia i requisiti di accesso sia l’intensità delle agevolazioni. Inoltre aggiunge condizioni che le imprese energivore devono rispettare nel corso dell’anno sul quale viene richiesta l’agevolazione e che, quindi, devono essere verificate una volta ottenuto il beneficio.
Principali contenuti del decreto su come ottenere le agevolazioni per le aziende elettrivore
AMMISSIBILITÀ
Dal 1 gennaio 2024 potranno accedere alle agevolazioni per i cosiddetti soggetti elettrivori solo le imprese che nell’anno N-2 hanno consumato almeno 1GWh di energia elettrica e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni dell’attuale Decreto Elettrivori perché operanti nei settori dei c.d. Allegati 3 o 5.
Sono sempre escluse le imprese in stato di difficoltà (ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01 della Commissione europea).
La nostra nota, attenzione!
Sono escluse le imprese che hanno avuto accesso alle agevolazioni in vigore fino al 2023 in virtù del fatto che erano presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica del 2013 e 2014.
Il codice ATECO che fa fede è quello prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno N-2, cioè quello cui corrisponde il volume d’affari maggiore dell’impresa ai fini fiscali.
Sono inoltre presenti 3 nuovi settori che potranno accedere alle agevolazioni, cioè 13.30, 25.50 e 25.61.
CONTRIBUZIONE
Nella maggior parte dei casi, i nuovi livelli di contribuzione risultano più vantaggiosi rispetto al regime attuale.
Il beneficio farà ancora riferimento alla riduzione della componente Asos:
- Classe 1 – Imprese di cui alla precedente lettera a):
- minor valore tra 15% Asos e 0,5% VAL;
- Classe 2 – Imprese di cui alla precedente lettera b):
- minor valore tra 25% Asos e 1% VAL;
- se copre almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità: minor valore tra 15% Asos e 0,5% VAL;
- Classe 3 – Imprese di cui alla precedente lettera c):
- per il 2024-2025-2026: minor valore tra 35% Asos e 1,5% VAL;
- per il 2027: minor valore tra 55% Asos e 2,5% VAL;
- per il 2028: minor valore tra 80% Asos e 3,5% VAL;
- dal 2029 nessuna agevolazione;
- se copre almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità: minor valore tra 35% Asos e 1,5% VAL fino al 31/12/2028.
Le modalità di calcolo del VAL sono quelle attualmente utilizzate e stabilite dalla determina DIEU 17/2020.
In ogni caso, il contributo non può essere inferiore a 0,5€/MWh * Energia prelevata da rete.
Il rispetto della condizione relativamente alle fonti che non mettono carbonio è verificato ex-post dal GSE e, in caso di non ottemperanza, l’impresa è tenuta alla restituzione della maggiore agevolazione percepita.
GREEN CONDITIONALITIES
Effettuare una Diagnosi Energetica ai sensi del DM 102/2014 ed attuare almeno una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni della Diagnosi con tempo di ammortamento inferiore a 3 anni se l’investimento non supera l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.
Le modalità operative di dettaglio per l’attuazione delle disposizioni sopra elencate saranno individuate sulla base di un provvedimento del MASE (https://www.mase.gov.it/). L’ARERA (https://www.arera.it/) evidenzia che le condizioni legate al rispetto delle green conditionalities siano riscontrabili solamente ex-post.
La nostra nota, attenzione! La Diagnosi Energetica e le misure indicate devono essere attuate anche nelle imprese che adottano la ISO 50001.
In caso di inadempimento l’impresa dovrà rimborsare le agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le modalità di erogazione delle agevolazioni prevedono due possibilità:
- applicazione di una aliquota Asos scontata direttamente in fattura;
- versamento in due rate diretto alla CSEA in relazione ad una percentuale del VAL media del triennio da N-4 a N-2 (con esclusione dell’annualità – considerata eccezionale – del 2020).
Il rispetto della contribuzione minima deve essere verificato a consuntivo solo nel caso del versamento diretto alla CSEA e, in caso, potrà portare ad un conguaglio entro il 1 luglio dell’anno N+1.
COME ACCEDERE
COSTI DI ISTRUTTORIA
L’Autorità ritiene possibile una riduzione del contributo richiesto a copertura dei costi di istruttoria che passerebbero a 50€/impresa per la sessione ordinaria, lasciando a 300€/impresa quello per la sessione suppletiva (ad eccezione del 2024).
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Photo credit _ American Electric Power Association via Unsplash