CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN VENETO
Luglio 7, 2022BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER LE AZIENDE
Ottobre 25, 2022LIMITAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A TERRA IN VENETO
È entrata in vigore il 23 luglio 2022, la legge regionale n. 17 per la disciplina della realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra. La legge è stata fondata sui principi della transizione energetica, la decarbonizzazione al 2050 e la riduzione della dipendenza energetica che pone come obiettivo quello di preservare il suolo agricolo, intesa come risorsa limitata e non rinnovabile.
La legge pone dei vincoli e limita le aree in cui sarà possibile installare nuovi impianti fotovoltaici in:
a) aree con indicatori di presuntiva non idoneità;
b) aree con indicatori di idoneità.
L’individuazione di tali aree tiene in considerazione la tutela:
- dell’ambiente;
- del paesaggio;
- del patrimonio storico artistico;
- delle tradizioni agroalimentari locali;
- della biodiversità e del paesaggio rurale.
Il tutto volto all’azzeramento del consumo di suolo entro il 2050, con la lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi di pianificazione territoriale ed energetica regionale.
LE AREE CON INDICATORI DI IDONEITÀ
La Giunta regionale risulta tenuta ad individuare come aree idonee:
a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse;
b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;
c) le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità;
d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l’avvenuto completamento dell’attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate, o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali è sempre consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell’impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona;
e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;
f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano l’area perimetrale dell’impianto, o comunque qualificabili come non sostanziali ai sensi della normativa vigente.
L’individuazione delle aree cosiddette “con indicatori di idoneità”, è compito delle province o della Città Metropolitana di Venezia, sentiti i comuni, ai sensi dell’art. 5, comma 1.
LE AREE CON INDICATORI DI PRESUNTIVA NON IDONEITÀ
La norma non individua le caratteristiche delle aree non idonee, ma solamente “indicatori di presuntiva non idoneità di aree, in presenza di beni o interessi di rilievo costituzionale”.
Gli indicatori di presunta non idoneità sono riconducibili alle seguenti materie:
A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio
B. Ambiente
C. Agricoltura
La norma inoltre, definisce alcuni parametri per l’insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali, differenziandoli in ragione della relativa potenza, localizzazione e della qualità dei soggetti realizzatori:
a) Impianti di potenza pari o maggiore di 1 MW
Possono essere realizzati:
– con le caratteristiche di impianto agro-voltaico (in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale);
– con moduli fotovoltaici posizionati a terra, ma solo mediante asservimento all’impianto di una superficie pari a 15 volte l’area dallo stesso occupata (l’area asservita e quella occupata dall’impianto devono insistere sul territorio della stessa provincia o di province contermini).
b) Impianti di potenza inferiore a 1 MW
Nel caso di realizzazione con moduli fotovoltaici collocati a terra, non è richiesto l’asservimento di una determinata superficie agricola.
c) Impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l’esercizio della pesca dilettantistica o sportiva
Debbono essere individuate soluzioni progettuali che consentano la prosecuzione delle attività di pesca.
d) Impianti fotovoltaici in zona agricola, realizzati da parte di imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, pubbliche amministrazioni, ai fini dell’autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche
Vengono meno, talvolta nei soli casi di impianti agro-voltaici, alcuni degli indicatori di presuntiva non idoneità.
Concludendo, la L.R. 17/2022 non vuole solamente porre in essere degli strumenti volti a quantificare l’impatto degli impianti fotovoltaici con moduli a terra sulle coltivazioni, ma anche introdurre procedure più snelle e semplici per chi volesse installare impianti in zone degradate come cave dismesse, discariche e zone industriali non più in attività.
La legge prevede inoltre alcuni aspetti legati alla verifica della sua applicazione ed esecuzione fra due anni, per valutare eventuali modifiche alla legge stessa, vista la rapida evoluzione delle tecnologie.
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