QUANDO CONVIENE IL FOTOVOLTAICO O ALTRE FONTI RINNOVABILI
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Cosa sono le comunità energetiche?
Le comunità energetiche – CER, Comunità di Energia Rinnovabile – sono un soggetto giuridico costituito ex-novo ed autonomo che produce energia da fonti rinnovabili con l’obiettivo di condividerla tra i membri della comunità stessa, i quali possono essere aziende privati o enti pubblici. La partecipazione alla comunità energetica è aperta, su base volontaria e non deve costituire l’attività produttiva principale delle aziende private che la costituiscono. Il profitto finanziario non rientra tra gli obiettivi scaturiti dalla CER.
Ogni ora all’interno della comunità viene prodotto un determinato quantitativo di energia, per esempio, da un impianto fotovoltaico: i kWh consumati in quell’ora dai membri della comunità saranno il quantitativo incentivato attraverso contributi (al netto di spese fisse di gestione trattenute dal GSE). Secondo questa dinamica, l’energia condivisa viene calcolata in ciascuna ora come il minimo tra l’energia immessa e quella prelevata dalla rete per i consumi dei membri.
La condivisione assume una connotazione virtuale perché i membri della comunità energetica mantengono il proprio contratto di fornitura elettrica e il relativo POD.
L’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili della CER deve essere un impianto che utilizza esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
Quali sono i vantaggi delle comunità energetiche?
Le comunità energetiche rinnovabili comportano vantaggi ambientali legati all’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla limitazione dello spreco di energia nelle perdite di rete, fenomeno costante che purtroppo si verifica durante il trasporto. Tra i vantaggi economici delle comunità energetiche invece si iscrivono quelli derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e dai meccanismi di incentivazione previsti dallo Stato italiano per promuovere la transizione energetica. Infine, tra i vantaggi sociali si possono includere il miglioramento dell’ambiente in cui le comunità energetiche stesse vivono e la promozione di una maggiore coesione tra gli individui.
I contributi delle comunità energetiche
I contributi economici previsti per le comunità energetiche sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione adempiente ai requisiti per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa.
Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa il GSE riconosce per tale periodo:
- un corrispettivo unitario, individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione;
- una tariffa premio pari a 110 €/MWh per le comunità di energia).
Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario.
È possibile richiedere al GSE la cessione dell’energia prodotta e immessa in rete dagli impianti la cui energia rileva per la configurazione, alle condizioni del Ritiro Dedicato.
Quadro normativo
La creazione delle comunità nel sistema energetico e legislativo italiano deriva dal recepimento della direttiva europea RED II, recepimento suddiviso in due fasi. La prima definita transitoria e la seconda, invece, a regime.
Le principali differenze tra la fase transitoria (quella attuale, quindi) e quella a regime della direttiva RED II sono riassunte in questo prospetto.
Differenza tra comunità energetica e gruppo di autoconsumo
La principale differenza tra le due è che nel gruppo di autoconsumo tutti membri sono localizzati nello stesso edificio.
Un altro aspetto che le distingue è il vettore energetico, nel caso di comunità energetiche si può condividere anche l’energia termica (per esempio il calore derivante da un impianto geotermico), mentre nel caso di gruppo di autoconsumo si può condividere solo l’energia elettrica. L’argomento sarà oggetto di un prossimo approfondimento da parte di Econ Energy.
Per le prossime settimane si attende il decreto ministeriale che dovrebbe promuovere definitivamente la diffusione delle comunità energetiche in tutto il territorio nazionale.
All’interno del PNRR, invece, è previsto lo stanziamento di circa 2,2 miliardi a fondo perduto per la realizzazione di CER nei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti.
Requisiti di accesso, tempi e modalità di pagamento dei contributi spettanti alle comunità energetiche, accesso al servizio, differenze con le comunità di autoconsumo: chiedi aiuto ad Econ Energy per accompagnarti nella valutazione, nell’avvio e nella gestione di una nuova comunità energetica.
Contatta lo staff di Econ Energy per una verifica preliminare sulla possibilità di avviare e aderire ad una comunità energetica!
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